Tra le normative emesse dall’Unione Europea per contrastare il cambiamento climatico e monitorare i quantitativi di gas ad effetto serra emessi dalle attività produttive c’è il Regolamento CE 842/2006 che dall’anno scorso, attraverso il DPR 43/2012, è entrato pienamente in vigore anche in Italia.
Tra i vari adempimenti previsti dal Regolamento c’è quello di compilare, entro il 31 maggio di ogni anno, la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno precedente per tutte le apparecchiature e i sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra. Tale adempimento è a carico degli operatori delle suddette apparecchiature.
La definizione di “operatore” non è stata però subito chiara. Ricordiamo quindi che per tale figura si intende una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento stesso.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
− libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
− controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
− il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Segnaliamo però che lo stesso D.P.R. 43/2012 all’art 2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Detto questo ricordiamo infine che la compilazione e la trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Nella pagina web ISPRA dedicata alla dichiarazione F-gas si possono trovare tutte le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione 2014 e l’elenco delle FAQ: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas. Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili nell’apposita pagina web del Ministero dell’Ambiente.
Andrea Merusi